Da Ciociaria Editoriale Oggi del 08.09.2021
«Un ulteriore grande risultato per la tutela del demanio civico di Castelliri. La collettività vince ancora grazie alla competenza e tenacia dell'avvocato Claudia Federico». A comunicare con gioia il risultato è il portavoce del comitato sugli usi civici Danilo De Gasperis, che da anni si batte, in prima linea, per l'annosa vicenda.
Con sentenza n. 50 dell’11.12.2020 il Commissario agli usi civici di Roma ha accolto il ricorso presentato da alcuni cittadini residenti di Sezze (LT) accertando la demanialità civica di un compendio di quasi 90 ettari e dichiarando, conseguentemente, la nullità degli atti dispositivi ivi intervenuti con ordine di reintegrazione. Con tale sentenza, inoltre, il Commissario ha dichiarato il diritto dei naturali all’esercizio degli usi civici di pascolo illegittimamente compressi da regolamenti regionali e comunali che, quindi, ha disapplicato. Tale sentenza costituisce una importante vittoria che dimostra che le collettività, riscoprendo i propri antichi territori, possono fronteggiare e scongiurare le privatizzazioni permettendo così il mantenimento e la tutela degli assetti fondiari collettivi costituenti il polmone verde d’Italia. Tale sentenza è stata, inoltre, accolta con grande soddisfazione in quanto in essa risulta pienamente confermata la difesa nonché la tesi dell’Avv. Claudia Federico, recentemente anche esposta alla 26° Riunione Scientifica organizzata dal Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive di Trento del 19 e 20 novembre scorso, secondo cui l’estensione regionale del divieto statale di pascolo di cui all’art. 10 della legge 353/2000 ad aree percorse da fuoco non indicate dal legislatore statale, incluse quelle pascolive, è illegittima in quanto, avendo una diretta incidenza sui diritti civici di pascolo e sul loro esercizio, costituisce una indebita invasione in materia di competenza esclusiva statale.
Nonostante il grave periodo epidemiologico che stiamo vivendo, la difesa della proprietà collettiva non si ferma e la comunità di Foggia ottiene una grande vittoria con la sentenza n. 1 del 27.04.2020 con cui il Commissario agli usi civici di Bari, in accoglimento del ricorso presentato a favore della collettività, ha riconosciuto, per la prima volta dopo più di due secoli, la natura demaniale civica del famoso Bosco dell'Incoronata e del fondo anticamente denominato Mezzana della Madonna con conseguente declaratoria di nullità delle vendite effettuate dal Comune che, invece, riteneva tali territori appartenenti al proprio patrimonio disponibile.
Con tale sentenza la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzioanle dell’art. 53 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010 in quanto, nel disporre la cessazione-estinzione dei diritti di
Come espressamente evidenzia, tra l'altro, la Consulta "Questa Corte non ignora il fenomeno dei reiterati interventi legislativi regionali (ex plurimis, sentenze n. 178 e n. 113 del 2018; n. 103 del 2017 e n. 210 del 2014) – analoghi a quello oggetto del presente giudizio – in violazione dei princìpi costituzionali applicabili alla materia degli
Nella sentenza 113 del 2018 la Consulta ha sottolineato che la Regione Lazio, con l’art. 8 della LR Lazio 03.01.1986, n. 1 come modificato dalla L.R. 18.02.2005, n. 11, ha invaso l'ambito di competenza statale incidendo nella materia tutela dell'ambiente di cui all'art. 117 lett. S Cost. (la Corte sottolinea inoltre che "la trasformazione del demanio in allodio, oggi (è) incompatibile con la conservazione ambientale") ma ha anche invaso la competenza statale esclusiva nella materia dell'ordinamento civile andando a disciplinare il regime della titolarità e dell'esercizio di diritti dominicali sulle terre civiche. E al riguardo la Corte è chiara: "L 'art. 66 del dpr 616 del 1977 che ha trasferito alle Regioni soltanto le funzioni amministrative in materia di usi civici, non ha mai consentito alla Regione... di invadere con norma legislativa la disciplina dei diritti, estinguendoli, modificandoli o alienandoli”. In tal modo è stato espressamente chiarito l’ambito di competenza regionale in materia che, quindi, va enormemente ridimensionato rispetto a quello che nel tempo le Regioni si sono prese, non potendo le stesse prevedere sclassificazioni e limitazioni di alcun tipo dei beni e diritti civici.
Con la sentenza 6243 del 2019 la Suprema Corte di Cassazione sottolinea che le "verifiche demaniali in materia di usi civici (...) hanno finalità accertative, basandosi sulla ricostruzione di dati storici, usi e titoli, e non costitutive, con l'effetto che al loro esito ad ai provvedimenti amministrativi che li recepiscono non possono essere (...) attribuiti effetti costitutivi inoppugnabili, vale a dire il valore di titolo autonomo ed incontestabile del diritto esercitato. Ne discende (...) che, in presenza di un contenzioso sulla qualitas soli, al Commissario spetta anche il potere di disapplicare gli atti amministrativi che in ipotesi si pongano in conflitto con il proprio accertamento. La circostanza, pertanto, che nel caso di specie fosse stata istituita per la gestione delle terre in contestazione la nuova A.S.B.U.C., così attribuendo alla frazione comunale una propria soggettività giuridica diversa ed autonoma da quella del comune, con conseguente capacità processuale distinta, (...) non autorizzava il giudice ad arrestare il proprio accertamento all'esistenza del suddetto dato formale, ma doveva portarlo a pronunciarsi sulla domanda avanzata dal Comune ricorrente di accertamento della natura del demanio collettivo, se frazionale o comunale, quale controversia sulla qualitas soli, e sulla conseguente spettanza del potere di gestione dei terreni soggetti ad uso civico". Non si può, infatti, secondo la Suprema Corte, "escludere a priori la legittimazione del Comune a chiedere l'accertamento dell'esistenza di diritti di uso civico che esso assume presenti nel proprio territorio e di sua spettanza in ragione del fatto che la gestione delle terre in questione erano state assegnate alla resistente della A.S.B.U.C., attribuendo così efficacia preclusiva all'atto con cui essa era stata istituita ed altresì alla pregressa istruttoria demaniale svolta dalla Regione". Sottolinea poi la Corte che l'accertamento richiesto costituisce "una questione di merito, attinente alla titolarità del rapporto controverso (...) il quale va affrontato e risolto sulla base della prospettazione della domanda" : "nel contenzioso sulla qualitas soli in materia di usi civici, devoluto alla giurisdizione commissariale, rientra anche <<la domanda concernente la questione della natura del demanio collettivo - se comunale o frazionale - e quella relativa all'ente legittimato a gestirlo, attenendo esse alla determinazione della natura e della estensione di tali diritti, dovendosi quest'ultima nozione intendere non solo in senso spaziale - vale adire riferita all'ambito territoriale in cui tali diritti operano - ma anche soggettivo, in quanto l'individuazione dei soggetti coinvolti nella gestione costituisce il corollario della natura, comunale o frazionale, dei diritti stessi
L'esistenza di un provvedimento amministrativo incidente su un terreno di proprietà collettiva non esclude, per ciò solo, la giurisdizione commissariale.
Nella sentenza n. 5644 del 2019 le Sezioni Unite ribadiscono che “le questioni che possono essere portate davanti al Commissario sono anche quelle che attengono alla permanenza della qualità o alla modificazione o estinzione del relativo pregio giuridico dei terreni (la loro natura civica o allodiale), sicché il fatto che alla data dell'introduzione del giudizio commissariale era certo che le terre erano state mutate nella loro qualità non esclude che chicchessia potesse giudizialmente muovere obiezioni e che, per questo solo fatto, fornisse titolo proprio al Commissario per ius dicere”.
Nella sentenza n. 17 del 2018 il Commissario evidenzia che “L’illegittima compressione dell’esercizio degli usi civici, seppure per un tempo determinato, costituisce contestazione implicita della loro natura impedendo il loro godimento in conformità della loro destinazione”
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